Se la Pubblica Amministrazione rigetta una fattura elettronica, si deve considerare comunque regolarmente emessa? Il dubbio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno chiarire il punto sulla validità di emissione delle fatture elettroniche, quando emesse verso al Pubblica Amministrazione, relativamente a prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto.
Il dubbio sorgeva in capo al fatto che c’era stato un numero importante di riufuti da parte delle PA, maggiormente dovuto a errori di forma (dettagli richiesti dagli enti debitori, non necessariamente obbligatori ai fini della correttezza della fattura elettronica). Questo generava il dubbio che le fatture elettroniche emesse fossero o meno valide.
Ecco quindi che, con Principio di diritto nr. 17, arriva il chiarimento:
«La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalleamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevutadi consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B delpresente regolamento, da parte del Sistema di interscambio». Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA.
Quindi, la fattura emessa si considera valida con la ricevuta di consegna del Sistema di interscambio (SDI), indipendentemente dall’eventuale rifiuto.